I cani nei luoghi pubblici: quali sono le regole?

animali-locali-pubblici

Dove posso entrare?
(tratto da “Animagolden” – blog) di Raffaella Zolli

 

 

L’ultima notizia è che ai cani sarà vietato l’ingresso a Expo2015 (fatti salvi i cani guida e quelli per ragioni mediche). Ma cosa dice la legge circa l’ingresso degli animali d’affezione (quindi cani, gatti e non solo) nei luoghi pubblici?
La legge italiana sugli animali d’affezione è molto controversa e l’ingresso nei locali pubblici è la parte forse meno chiara.

La legge di riferimento è la 281/1991 (“Legge quadro in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”) che vieta, infatti, l’ingresso agli animali in luoghi in cui si preparano cibi e bevande: si fa quindi espresso riferimento a cucine o altri luoghi atti alla preparazione. Per quel che attiene invece i luoghi in cui i cibi e le bevande si somministrano (quindi bar, ristoranti, ecc.), l’art. 83, lettera d) Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 del 1954 sostanzialmente dice che chiunque voglia far entrare il proprio cane in un ristorante o bar dovrà provvedere ad adempiere ad ogni misura di precauzione (museruola e guinzaglio) al fine di non cagionare pericoli per gli altri clienti del locale.

Gli animali possono accedere a qualunque luogo pubblico o esercizio pubblico, salvo che non venga segnalato il divieto con apposito cartello.

Ed è proprio questa segnalazione di divieto con apposito cartello che negli anni ha creato più di un fraintendimento tra esercenti di locali pubblici e proprietari di animali d’affezione.

Per cercare di mettere un po’ di ordine in materia, nel 2010 il Ministero del Turismo e l’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani – hanno pubblicato il testo di un’ordinanza tipo sul libero accesso di cani e animali d’affezione in strutture pubbliche e luoghi aperti al pubblico. Da allora quasi ogni Comune ha provveduto a regolamentare autonomamente la materia ed è necessario fare riferimento al regolamento specifico del luogo in cui ci si trova.

Ci sono però leggi regionali e regolamenti comunali che demandano la facoltà di decidere su cosa fare al gestore del locale pubblico.

Molte città, province e regioni hanno adottato regolamenti che favoriscono l’accesso di cani e gatti alle strutture pubbliche (uffici pubblici, ristoranti, mezzi di trasporto, in alcuni casi anche ospedali e strutture sanitarie come in Emilia Romagna, o le stesse spiagge pubbliche come appena approvato dalla regione Friuli Venezia Giulia) purché i cani siano tenuti al guinzaglio e, all’occorrenza, indossino la museruola e i gatti viaggino in trasportino.

Ed infatti, proprio grazie a recenti ordinanze di alcune grandi città dove maggiormente è sentito il problema, il tema è tornato alla ribalta.

A Bologna dal 2009 cani e gatti possono entrare in tutti i locali pubblici, ristoranti compresi, ma i titolari possono, a loro discrezione, esporre il cartello che vieta l’ingresso; rimangono off-limits per gli amici a quattro zampe i negozi alimentari e i supermercati.

Idem a Milano, Napoli e Palermo decidono i proprietari dei locali; a Firenze e a Lecce gli animali possono entrare e gli avvisi non hanno valore, se il gestore non ha spedito una raccomandata in Comune per sbarrare la porta ai cani, automaticamente l’ingresso è libero.

Il Comune di Varese, ad esempio, ha fissato un principio negativo secondo il quale gli animali potranno entrare solo nei negozi dove sono espressamente accettati, con una vetrofania o un cartello.

A Torino, invece, bar e ristoranti non sono più proibiti. Per tenere gli animali fuori dalla porta del ristorante, del negozio o di un qualsiasi ufficio aperto al pubblico a Torino si dovrà chiedere l’autorizzazione al Comune. E si dovrà spiegare all’ufficio tutela animali che esistono validi motivi igienici e sanitari per mantenere il divieto e il cartello all’ingresso.

Pertanto la linea guida resta questa, salvo ordinanze comunali precise come quelle di Varese e Torino, la cui legittimità non è stata ancora confermata, l’Anci (Associazione nazionale Comuni Italiani), ha di recente ribadito, riferendosi al D.P.R. 320/54, che vietare l’ingresso ai cani nei locali pubblici e quindi negli esercizi commerciali è illegale.

Le norme, ovviamente, non valgono per i cani addestrati per il sevizio ai disabili.

Si riporta di seguito il Regolamento di Tutela della Fauna Urbana – in vigore dal 24 aprile 2009 – del Comune di Bologna che introduce le regole per l’accesso dei cani ai locali pubblici.

Titolo V – Cani Capo I – Gestione dell’animale

Art.23: Conduzione cani

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento di polizia veterinaria i cani circolanti per le vie, in altri luoghi aperti al pubblico o nei luoghi in comune degli edifici in condominio, devono essere condotti al guinzaglio a cura dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo, se non hanno il guinzaglio devono avere idonea museruola.

2. In tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini è vietato l’accesso dei cani e di altri animali domestici.

3. Nei locali pubblici, uffici pubblici e pubblici esercizi, i cani possono accedere, purché condotti dai proprietari o detentori con guinzaglio e museruola. E’ facoltà del gestore o proprietario del pubblico esercizio vietarne l’accesso, segnalando tale divieto all’ingresso del locale.

4. I cani possono avere accesso, con guinzaglio e museruola, nelle gallerie dei centri commerciali.

5. E’ vietato l’accesso ai cani nei negozi di vendita di alimenti e all’interno dei supermercati.

6. I cani possono accedere, se muniti di guinzaglio e museruola, nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, se prevista un’area dedicata agli avventori accompagnati dal loro cane. Negli esercizi con somministrazione di alimenti e bevande solo al banco, senza area di seduta, i cani possono accedere, con guinzaglio e museruola.

7. Negli esercizi pubblici previsti al comma precedente, i cani possono sempre accedere nell’area di seduta esterna, se presente.

8. E’ facoltà del gestore o proprietario di pubblici esercizi, di cui ai commi 8 e 9, vietarne l’accesso, segnalando tale divieto all’ingresso del locale.

9. Il gestore o proprietario dell’esercizio deve avere cura che le predette prescrizioni siano rispettate.

10. I cani guida che accompagnano persone non vedenti e non udenti, possono sempre entrare nei locali pubblici, uffici pubblici ed esercizi commerciali.

11. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei seguenti casi: entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e nelle aree all’uopo predisposte; i cani da pastore e da caccia quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle Forze Armate, della Polizia e delle Forze dell’ordine, quando utilizzati per servizio.

12. Temporanei esoneri dall’obbligo della museruola possono essere concessi dal Comune a richiesta, per motivi inerenti allo stato anatomico, fisiologico, o patologico dell’animale che non consentano l’uso della museruola senza danno oppure per particolari necessità di addestramento e utilizzo. Il Comune accorda il consenso previo parere favorevole dell’Azienda USL.


cane-beve-caffe

I cani nei luoghi pubblici: quali sono le regole?
(tratto da “Ti presento il cane” – rubrica web)
di MATTIA TACCHINI

 

Per fortuna è ormai diffusa l’abitudine, da parte dei padroni di cani, di portare i propri amici a quattro zampe con sé, invece che relegarli a vivere in un giardino oppure in un serraglio; quali sono, però, in materia le norme vigenti in Italia?
Sul tema è necessario premettere che a livello nazionale nessuna norma impedisce che i cani – con i loro padroni – accedano ai luoghi pubblici: l’art. 83 lett. d) del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954), infatti, prevede solo che i cani possono accedere ai luoghi ed ai mezzi pubblici se condotti al guinzaglio e con la museruola, mentre l’art. 83 lett. c) sancisce che i cani devono essere condotti nella pubblica via e in altri luoghi aperti al pubblico con il guinzaglio o, in mancanza, con idonea museruola. Per comprendere appieno queste due disposizioni, è opportuno superare il significato atecnico che normalmente viene attribuito al termine “luogo pubblico”, ossia quello di luogo al quale possono accedere le persone, per distinguere invece i due concetti di “luogo pubblico” e di “luogo aperto al pubblico” ai quali fa riferimento il Legislatore:
– luoghi pubblici: sono quei luoghi, di proprietà del demanio dello Stato, che sono accessibili al pubblico (si pensi agli uffici e alle strutture pubbliche, solo per fare un esempio). Ad essi i cani possono accedere con guinzaglio e museruola;
– luoghi aperti al pubblico: al contrario, sono quei luoghi che, pur essendo di proprietà privata, sono accessibili al pubblico secondo le regole di accesso e le limitazioni stabilite dal proprietario o gestore. Ad essi i cani, come nella pubblica via, accedono con guinzaglio o museruola.
Un divieto di matrice europea (Reg. CE n. 852/2004), invece, vieta l’accesso degli animali ai luoghi ove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati.

Su questa normativa, assolutamente lacunosa, si inseriscono poi una miriade di provvedimenti diversi: ordinanze contingibili ed urgenti, nonché atti normativi emanati da enti locali (leggi regionali, nonché soprattutto ordinanze o regolamenti a livello comunale) che causano una incertezza e una difformità di normativa tra singoli comuni anche molto marcata: il sindaco, infatti, tipicamente decide in autonomia come regolare la materia, disciplinando l’ingresso degli animali nei luoghi pubblici del comune (e vietandolo nei luoghi sensibili, come scuole e ospedali), spesso lasciando al singolo esercente la facoltà di decidere se permettere l’accesso dei cani alla propria attività (luoghi aperti al pubblico). Tali norme generalmente sono contenute nel Regolamento per la tutela degli animali, nel Regolamento di Igiene urbana Veterinaria oppure – in ultima istanza – nel Regolamento di Polizia Urbana.
Relativamente alle modalità di conduzione al guinzaglio, segnaliamo due ordinanze di fondamentale importanza:
– l’ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dalle aggressioni dei cani emessa dal Ministero della Salute in data 06 agosto 2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 06 settembre 2013): essa all’art. 1, comma III, lett. a) stabilisce che nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti utilizzando sempre un guinzaglio di lunghezza massima pari a 1,5 metri (salvo che nelle aree cani), mentre alla lett. b) prevede che si deve sempre portare con sé una museruola (rigida o morbida) da applicare al cane in caso di pericolo per l’incolumità di persone o animali oppure dietro richiesta delle autorità competenti. Dalla lettera di questa ordinanza e in particolare dall’uso dell’avverbio “sempre”, può ritenersi che il Ministero della Salute abbia inteso estendere l’obbligo di uso del guinzaglio previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria per i luoghi pubblici anche alle aree urbane ed ai luoghi aperti al pubblico, tra l’altro limitandone la lunghezza massima ad 1,5 metri. A ciò consegue che tutti i guinzagli di lunghezza superiore, anche se estensibili, parrebbero da considerarsi in contrasto con tale disposizione, esponendo il proprietario del cane alle relative sanzioni.
– l’ordinanza del 28 agosto 2014 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 08 settembre 2014), la quale ha prorogato la vigenza dell’ordinanza indicata al punto precedente sino al giorno 08 settembre 2015.

Passando ad esaminare le normative che vigono in luoghi in cui vi è particolare attenzione alla regolamentazione di tale materia, possiamo citare la Legge Regionale n. 20/2012 del Friuli Venezia Giulia (recentemente modificata dalla Legge Regionale n. 05/2015), la quale prevede che i cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale, purché condotti con il guinzaglio e, qualora prevista dalla normativa statale, con la museruola. Prevedere a livello regionale una tale libertà sicuramente costituisce un importante precedente e denota una grande sensibilità nei confronti dei diritti degli animali e dei loro padroni, dimostrando che la politica può – a volte – andare effettivamente incontro alle esigenze concrete dei cittadini.
D’altra parte, venendo ad analizzare le normative vigenti in materia in alcuni comuni italiani, possiamo citare il Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Torino, che all’art. 23 sancisce che i cani condotti con guinzaglio e museruola hanno libero accesso nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, salvo che sulla porta del locale sia affisso un cartello di divieto: quest’ultimo sarà valido solo se motivato da comprovate ragioni igienico-sanitarie, previamente comunicate dal responsabile della struttura per iscritto all’Ufficio Tutela Animali del comune.
Si capisce che se tutti i comuni italiani adottassero una norma di questo tipo, finalmente i padroni di cani sarebbero messi nella condizione di conoscere agevolmente, senza dover esaminare testi normativi di vario genere (anche difficilmente reperibili), i propri diritti e quelli dei propri compagni di vita a quattro zampe. Al contempo, gli esercenti sarebbero tenuti a limitare l’accesso alla propria attività per i proprietari di cani solo nel caso in cui vi fossero effettive ragioni, al contrario di quanto normalmente accade oggi; allo stato, infatti, generalmente il titolare di un’attività è libero di decidere se consentire l’accesso agli animali – e quindi ai loro padroni – sulla scorta di valutazioni opinabili o anche arbitrarie.
Altra norme da citare sono l’art. 29 del Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Bologna, il quale sancisce che i cani possono essere condotti nei locali pubblici con guinzaglio e/o museruola, e l’art. 13 del medesimo regolamento, in forza del quale nei pubblici esercizi, nei punti di vendita di prodotti non alimentari, ristoranti, bar e alberghi, il titolare può vietare l’ingresso ai cani solo apponendo sulla porta d’ingresso del locale un apposito avviso di divieto. Anche questa norma, pur non prevedendo la possibilità di vietare l’ingresso ai cani solo per comprovate ragioni igienico-sanitarie, sarebbe comunque idonea – quantomeno – a fare chiarezza.
Anche il Regolamento comunale sulla tutela degli animali del Comune di Roma all’art. 32 prevede che i cani, accompagnati dal proprietario, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, purché condotti con guinzaglio e museruola.

Personalmente ritengo che imporre guinzaglio e contemporaneamente museruola possa essere eccessivo, in quanto credo sia decisamente più utile sensibilizzare i padroni di cani, facendo in modo che essi imparino a gestire il proprio amico a quattro zampe; l’obbligo di museruola, infatti, a mio parere andrebbe limitato ai soli casi di cani aggressivi o comunque pericolosi per gli altri, i quali però andrebbero prima seguiti e rieducati – assieme ai padroni – e non portati in luoghi potenzialmente affollati. D’altra parte, è sicuramente preferibile una norma che permette al cittadino di accedere ad un luogo pubblico col proprio cane, purché dotato di museruola, piuttosto che una regola che gli vieta comunque l’accesso: la libertà di scelta individuale, infatti, è sicuramente sempre da incentivare.
Al contrario, molti altri comuni si mostrano molto meno accondiscendenti verso i diritti dei cani e dei loro padroni, prevedendo divieti assoluti di ingresso oppure astenendosi dal regolamentare la materia, facendo crescere ulteriormente l’incertezza.
Allo stato, dunque, non mi resta che consigliare ai proprietari di cani di informarsi preventivamente – per quanto possibile – circa la normativa vigente nei comuni nei quali intendono recarsi con i propri amici a quattro zampe: solo in tale modo, infatti, si può evitare di incorrere in divieti inaspettati oppure, ancor peggio, in sanzioni amministrative. D’altra parte, purtroppo, sono consapevole che spesso può essere difficile accertare quale sia la normativa vigente, considerato che i siti internet degli enti locali italiani generalmente sono datati, male organizzati e poco aggiornati.
Infine, mi permetto di sottolineare che – a mio parere – la limitazione della lunghezza del guinzaglio ad 1,5 metri nelle aree urbane e nei locali aperti al pubblico è una cautela assolutamente condivisibile per ragioni di sicurezza: troppo spesso, infatti, si vedono padroni che lasciano camminare i propri cani avanti a sé di diversi metri, esponendoli al pericolo di venire investiti o aggrediti da cani particolarmente territoriali, nonché rischiando di causare danni al prossimo, che potrebbe accidentalmente cadere e riportare danni anche di non poco conto.

Share